Manuale di progettazione edilizia Hoepli โ Lโesercizio professionale nella CEE
Esercizio della Professione nella CEE
1 Introduzione
1.1 Cee, strumenti operativi
1.2 Consiglio Architetti d'Europa
1.3 Fonti del diritto comunitario e rapporti con gli Stati membri -Il Geie
1.4 Consiglio di Architetti d'Europa
2 Principali normative CEE inerenti la professione di architetto
2.1/ 2. Direttive, raccomandazioni etc
3 Situazioni nazionali degli Stati membri
3.1 schede contratto e note pratiche
4 linee di tendenza comunitaria con documenti elaborati
1 Introduzione e cenni storici
La CEE venne istituita nel marzo del '57 con il c.d. Trattato di Roma, la cui finalitร piรน concreta era la creazione di una unione doganale tra i sei paesi membri della C.E.C.A. ( Comunitร Europea del Carbone e dell'Acciaio), con l'adozione di una apposita tariffa.
Nel quadro di questi Trattati si diede vita ad una cooperazione molto estesa tra gli Stati membri, che riguardava la libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone, e le politiche economiche comuni.
I Trattati di Roma furono approvati dai Parlamenti nazionali dei sei paesi membri, con larghe maggioranze. Prevalse tuttavia l'interesse per la realizzazione graduale del processo di formazione del mercato comune, con la previsone di un periodo " transitorio" diviso in tre fasi, ciascuna con una durata di quattro anni. Si iniziรฒ con l'adozione di misure economiche, finanziarie e monetarie.
Una crisi di questo processo si ebbe nel 65, al ristabilimento della quale venne firmato un Trattato a Bruxelles, entrato in vigore poi nel 67, sulla "fusione degli esecutivi", di carattere organico, che prevedeva l'istituzione di un Consiglio Unico e di una Commissione Unica per tutte e tre le Comunitร Europee ( CEE, CECA, EURATOM).
Con il vertice dell'Aja del dicembre 1969, vennero proposte concrete misure per l'unione monetaria e per il coordinamento delle politiche economiche, giungendo alla definizione degli Accordi sul finanziamento della politica agricola comune, con il rafforzamento del Parlamento Europeo che fino ad allora aveva semplice funzione consultiva.
Nel Gennaio del 70, con l'intervento delle Banche centrali della Comunitร i paesi membri istituirono un meccanismo di sostegno monetario a breve termine, conferendo alla comunitร un piรน solido apporto finanziario ( Lussemburgo 21.4.70).
Il nuovo indirizzo della politica finanziaria della CEE e le nuove attribuzioni resero necessaria l'istituzione della Corte dei Conti comunitaria. Nel frattempo si erano raccolte le adesioni di altri Stati, quello inglese, irlandese, e danese che firmarono gli atti adesione portando a nove il numero degli Stati aderenti alla CEE. Successivamente, nel 76, anche la Grecia e poi nel 77 il Portogallo si candidarono all'entrata nella Organizzazione comunitaria, offrendo nuove prospettive di sviluppo nelle aree di interesse e determinando uno spostamento degli equilibri del settore agricolo della Comunitร .
Una tappa fondamentale nel processo di unificazione politica della Comunitร degli Stati europei si raggiunse il 14.Feb.1984, attraverso l'approvazione in seduta plenaria del Progetto di Trattato istitutivo dell'Unione Europea.
Il testo prevede il rispetto di alcuni principi fondamentali e introduce il concetto di struttura confederale, con una propria cittadinanza, con un territorio e una personalitร giuridica.
Il testo del Trattato prevede un sistema di istituzioni fondate su principi chiaramente definiti:
1 impegno a rispettare i valori umani,
2 il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini,
3 la regola della sussidiarietร ( per cui l'unione interviene solo quando la sua azione risulti piรน vantaggiosa di quella degli singoli Stati),
4 il riconoscimento esplicito della preminenza del diritto dell'Unione sul diritto degli Stati membri,
5 partecipazione effettiva dei cittadini alla formulazione delle decisioni,
6 attuazione delle decisioni comuni a livello piรน vicino possibile ai cittadini.
Per il perseguimento dei propri obiettivi la Unione dispone di due metodi:
1 l'azione comune attraverso gli strumenti giuridici previsti dal Trattato,
2 la cooperazione tra gli Stati attraverso il Consiglio Europeo.
Il Trattato istitutivo dell'Unione Europea non raccolse il pieno consenso degli Stati membri, cosรฌ fu convocata una conferenza intergovernativa, che dopo essersi riunita a Bruxelles il 28.2.1986, adottรฒ l'Atto Unico Europeo, prendendo il nome dai due aspetti del negoziato: cooperazione politica europea e modifiche del trattato CEE. L'obiettivo piรน importante dell'Atto unico รจ la realizzazione entro il 31.12. 1992 del mercato interno, cioรจ uno spazio senza frontiere interne, nel quale รจ assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Nell'Atto Unico, oltre alla creazione del mercato interno sono previsti:
1 la ricerca di una coesione economica piรน stretta tra le regioni europee
2 il miglioramento della politica sociale
il rafforzamento della cooperazione monetaria
3l'introduzione nel Trattato istitutivo di norme in materia di tutela dell'ambiente e di ricerca scientifica e tecnologica.
1.1 C.E.E, STRUMENTI OPERATIVI
Il funzionamento della Comunitร e il raggiungimento dei suoi obiettivi รจ, in linea di principio, salvaguardato dai seguenti organi:
1 l'Assemblea che svolge essenzialmente funzioni consultive
2 il Consiglio che esercita il potere normativo
3 la Commissione cui compete la funzione esecutiva
4 la Corte di Giustizia con funzioni giurisdizionali
5 il Comitato economico e sociale
6 la Corte dei Conti
7 la Banca Europea per gli investimenti.
E' opportuno ben distinguere le funzioni istituzionali comunitarie dalle funzioni tradizionali dei poteri del singolo Stato. Il Consiglio ha potere normativo, tuttavia la Commissione svolge anche funzioni di iniziativa normativa. L'Assemblea o Parlamento Europeo, non รจ titolare di funzioni analoghe a quelle dei parlamenti nazionali, svolgendo funzioni consultive.
Assemblea o Parlamento Europeo
Il membri del Parlamento sono eletti a suffragio diretto, in ogni Stato membro, per un periodo di cinque anni. Non possono sottostare ad un mandato imperativo dagli Stati di appartenenza, nรจ essere vincolati da istruzioni. Il Parlamento รจ composto da 518 membri e all'interno dello stesso si formano dei gruppi. Tuttavia le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei suffragi espressi.Per la validitร della seduta รจ sufficiente un terzo dei membri del Parlamento.
In base al Trattato della CEE, il Parlamento esercita poteri sia deliberativi che di controllo. I poteri deliberativi consentono la partecipazione al processo di formazione degli atti comunitari con contenuto obbligatorio( regolamenti, direttive e decisioni). Tale partecipazione prevista in un numero limitato di casi, espressamente indicati dal Trattato CEE, si concreta in pareri obbligatori ma non vincolanti. Nei casi in cui il parere del Parlamento รจ previsto dal Trattato รจ da ritenersi obbligatorio; se il Consiglio delibera senza il parere, nei casi in cui รจ obbligatorio, il provvedimento puรฒ essere impugnato avanti alla Corte di Giustizia, da ogni persona interessata dal provvedimento, o dalla Commmissione, ma non dal Parlamento stesso. Nella realtร il Parlamento non ha poteri decisionali, anche se l'Atto Unico ha introdotto la procedura di cooperazione (art.6) che lascia comunque al Consiglio una posizione sovraordinata, e prevede la doppia lettura degli Atti che il Consiglio deve emanare nelle materie stabilite.
Il Parlamento ha invece poteri di controllo sugli atti e sulla Relazione Generale che la Commissione รจ tenuta a presentare ogni anno, sul bilancio finanziario della Comunitร , redatto dal Consiglio.
Il Parlamento ha altresรฌ il controllo sulle istituzioni comunitarie dovendosi perรฒ scindere il controllo giuridico da quello eminentemente politico. Non ha potere di controllo giuridico sul Consiglio ma sulla Commissione, con facoltร di mozione di censura, che tuttavia non รจ mai stata adottata. Il potere di controllo politico viene esercitato sostanzialmente attraverso le interrogazioni che l'Assemblea rivolge alle altre istituzioni comunitarie. Come autorevole parte della dottrina ha affermato, il Parlamento รจ un organo in fieri, con poteri e funzioni assai flessibili.
La Commissione
Istituita nel 65 ha competenze di organo Esecutivo in senso ampio, delle Comunitร , con caratteristiche di indipendenza e collegialitร . Le sedute hanno scadenza settimanale pertanto i membri hanno incompatibilitร con qualsiasi altra carica.
La Commissione รจ nominata dai governi degli Stati membri, di comune accordo, con la presenza per prassi, di almeno due rappresentanti degli Sati maggiori.
Il Mandato dura quattro anni ed รจ rinnovabile. I governi nominano il Presidente e i vicepresidenti, con durata biennale della carica.
I commissari sono rigorosamente indipendenti in quanto nominati a titolo meramente individuale, come previsto e tutelato da una serie di norme.
Le decisioni non vengono quindi formulate dai singoli Stati, ma vengono prese per volontร collegiale imputabile alla Comunitร nel suo complesso.
La Commissione fissa il regolamento interno in piena autonomia, le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei membri che la compongono, ma la prassi รจ di non rendere pubblico il numero dei voti raccolto.
L'Atto unico ha rafforzato il potere della Commissione, ampiando le materie di competenza, e introducendo con la procedura di cooperazione un nuovo ruolo di mediazione tra Parlamento e Consiglio. I poteri della Commissione quali risultano dal Trattato CEE possono essere essenzialmente divisi in tre funzioni:
1 proposta o iniziativa normativa
2 vigilanza sull'esecuzione dei Trattati
3 rappresentanza della Comunitร ( esterna e interna)
In forza dell'art 155 del Trattato la Commissione "dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e dell'Assemblea alle condizioni stabilite dal presente Trattato". Non รจ perรฒ un potere totalmente autonomo, se non nei casi espressamente riconosciuti dal Trattato.
Dispone invece del potere di proposta che le spetta in via esclusiva e che rappresenta la condizione affinchรจ il Consiglio possa emanare atti vincolanti.
Le proposte della Commissione hanno carattere limitatamente vincolante per il Consiglio. Il Potere di proposta della Commissione puรฒ anche sostanziarsi al di lร della vera e propria iniziativa normativa, nell'adozione di raccomandazioni o memorandum rivolte alle altre istituzioni o agli Stati membri.
La funzione esecutiva รจ formata da:
1 emanazione di atti di esecuzione
2 vigilanza sull'osservanza dei Trattati
L'art 155 del Trattato CEE prevede che la Commissione " esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite".
La Commissione emana quindi regolamenti per le modalitร di esecuzione di un regolamento del Consiglio, e di integrazione, destinati ad integrare altri regolamenti, su delega del Consiglio.
Per quanto riguarda le funzioni di vigilanza, sempre richiamate dall'art 155, la Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del Trattato e di quelle adottate dalle istituzioni in virtรน del Trattato. La funzione di vigilanza puรฒ essere adottata con intervento diretto:
1 quando la Commissione emani decisioni vincolanti attraverso raccomandazioni o pareri,
2 quando si propongano ricorsi alla Corte di Giustizia sulle violazioni di Trattati.
La funzione di rappresentanza della Commissione, va intesa anche in senso giuridico, come facoltร di stare in giudizio e di compiere negozi giuridici, e all'esterno di negoziare gli accordi e le relazioni con le organizzazioni internazionali.
Il Consiglio
E' l'organo decisionale della Comunitร , composto dai rappresentanti dei governi degli Stati membri che, a norma dell'art 155 del Trattato:
1 provvede al coordinamento delle politiche economiche generali
2 dispone di un potere di decisione
Nella CEE e nell'Euratom ha funzione normativa. Il Consiglio ha anche il potere di conferire alla Commissione le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce, riservandosi, in certi casi, di esercitare direttamente competenze di esecuzione.
Il Consiglio รจ composto di Stati: titolare del seggio รจ lo Stato membro delle Comunitร , che designa il proprio rappresentante tra i componenti del governo nazionale, pur non dovendo necessariamente avere carica di Ministro.
E' quindi lecito che ogni governo possa fornire il proprio membro un mandato imperativo con specifca di istruzioni e voto.
Il Consiglio รจ presieduto a turno, per sei mesi, da ciascuno dei paesi membri della Comunitร seguendo l'ordine alfabetico dei loro nomi nelle rispettive lingue nazionali.
Le funzioni del Paese che presiede consistono in:
1 rappresentare il Consiglio in tutte le sedi
2 convocare il Consiglio
3 rispondere alle interrogazioni del Parlamento europeo
4 tenere le relazioni internazionali della Comunitร
Il Consiglio dispone d'un Segretariato e di un corpo di funzionari che costituiscono i servizi. Le riunioni non vengono convocate a scadenze fisse, diversamente da quanto concerne la Commissione.
A norma dell'art 148 del Trattato CEE, il Consiglio vota a maggioranza dei membri che lo compongono, salvo che il Trattato non disponga diversamente, come nel caso della maggioranza qualificata, e del voto ponderato. Con il voto ponderato si attribusce maggiore importanza ai paesi " maggiori"( Francia Germania Gran Bretagna e Italia) e un numero di voti inferiore agli altri Paesi, in ragione del loro peso demografico e politico all'interno della Comunitร . Il Consiglio deve votare all'unanimitร , intesa come assenza di voti negativi e non anche di candidati, quando intenda modificare la proposta della Commissione o debba deliberare una sua proposta respinta dal Parlamento.
Le funzioni del Consiglio dei Ministri sono indicate nel citato articolo 145 del Trattato CEE, e cioรจ:
1 ha potere decisionale, essendogli deferita la attivitร normativa.
2 forma e approva il bilancio,
3 conclude accordi con Stati terzi e
4 promuove ricorsi avanti alla Corte di Giustizia.
Il Consiglio ha inoltre poteri cosiddetti "impliciti", cioรจ derivanti dall 'art 235 del Trattato che recita come segue:" quando un'azione della Comunitร risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della comunitร , senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimitร su proposta della Commissione e dopo aver consultato l'Assemblea, prende le disposizioni del caso". Tale potere estensivo รจ ampiamente consolidato nella prassi.
La Corte di Giustizia
E' un organo che assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nella applicazione dei Trattati e degli atti normativi derivati ( art 164 CEE). Si differenzia da altri organi giudiziari perchรจ puรฒ essere adita non solo dagli Stati membri ma anche dalle istituzioni comunitarie e dagli individui.
La giurisdizione รจ obbligatoria e le sue competenze sono assai ampie. Tutte le controversie vengono risolte nell'ambito del diritto comunitario.
La Corte di Giustizia รจ tenuta ad applicare il complesso di norme contenute nei Trattati, protocolli e atti aggiunti.
La composizione della Corte รจ di 13 giudici e 6 avvocati generali, nominati per la durata di sei anni, di comune accordo dagli Stati membri, con requisiti di indipendenza e notoria competenza.
La Corte nomina ogni anno il Presidente, che dirige i lavori e le sedute, e un Cancelliere con funzioni amministrative.
La procedura prevede:
1 fase scritta, con scambio di memorie fra le parti,
2 fase orale, introdotta dalla relazione del giudice relatore.
Le udienze sono pubbliche, diversamente dalle deliberazioni che sono e restano segrete. Le sentenze, firmate dal presidente e dal Cancelliere devono essere motivate e lette in pubblica udienza, essendo soggette a revisione soltanto in casi eccezionali; hanno efficacia vincolante per le parti in causa e forza esecutiva all'interno degli Stati membri, alle condizioni fissate dall'art.192 del Trattato CEE.
Le competenze della Corte sono varie ed eterogenee, comprendendo la violazione degli obblighi degli Stati membri derivanti dai Trattati e dagli atti vincolanti delle istituzioni. La procedura รจ promossa:
1 dalla Commissione ( art 169 del Trattato) per la violazione di uno Stato membro
2 da uno Stato membro ( art 170), previo esperimento della Commissione, nei confronti di altro Stato membro.
La sentenza della Corte รจ di mero accertamento della violazione, spettando allo Stato conformarsi ai provvedimenti presi nei suoi confronti. Qualora lo Stato non si conformasse potrร essere promosso un nuovo giudizio per far constatare una nuova violazione.
Per quanto concerne la giurisdizione contenziosa della Corte ha per oggetto il comportamento delle istituzioni comunitarie nell'emanazione di atti vincolanti.
Questo comportamento puรฒ formare oggetto di una controversia sia nel senso attivo che omissivo.
Nel primo caso la corte esercita il controllo di legittimitร sugli atti del Consiglio e della Commissione che non siano raccomandazioni o pareri, cioรจ solo quelli che hanno effetti vincolanti.
Poichรจ il Parlamento non ha che poteri consultivi e di controllo, formalmente non rientrerebbe fra le istituzioni di cui la Corte possa giudicare l'operato. Vi รจ prassi contraria nei casi in cui il Parlamento ecceda i limiti del suo mandato.
Il ricorso รจ sottoposto ad un termine di decadenza di due mesi dalla pubblicazione o dalla notificazione dell'atto (o in mancanza di notoficazione dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto).
Per quanto riguarda le violazioni di carattere omissivo, si parla di ricorso in carenza, che consiste nella constatazione, da parte della Corte, della omissione di atti dovuti da parte delle istituzioni che a ciรฒ erano tenute ( art 175, 3ยฐ comma).
Sono soggetti legittimati a ricorrere:
1 gli Stati membri,
2 le istituzioni diverse da quella imputata di carenza,
3 le persone fisiche e giuridiche se l'atto le riguarda direttamente e se non si tratti di raccomandazioni o di pareri.
In ogni caso รจ indispensabile la messa in mora dell'istituzione prima di adire la Corte di Giustizia.
La Corte di Giustizia ha anche competenza a giudicare delle controversie relative al risarcimento dei danni causati dalle istituzioni o dagli agenti della Comunitร nell'esercizio delle loro funzioni. Infine ha competenza esclusiva sulla interpretazione dei Trattati e la validitร degli atti e delle istituzioni. Scopo di tale attribuzione รจ di assicurare l'uniforme interpretazione dei Trattati.
Comitato Economico e sociale
E' un organismo consultivo previsto dai Trattato CEE ed Euratom. La consultazione puรฒ essere facoltativa o obbligatoria, ma i pareri non sono mai vincolanti, essendo invece tecnici e piรน specifici rispetto a quelli dell'assemblea, che hanno carattere essenzialmente politico.
E' composto dai rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale.
Corte dei Conti
La Corte dei conti รจ composta da 12 membri, nominati dal Consiglio all'unanimitร dopo una consultazione dell'Assemblea, che restano in carica per sei anni. La Corte ha competenza di controllo generale, di carattere formale e di legittimitร , sulle entrate e sulle spese della Comunitร .
Banca Europea Investimenti
La BEI ha personalitร giuridica distinta da quella della Comunitร , dispone di finanziamenti, di un bilancio, di organi di amministrazione e di gestione propri. Di conseguenza la banca si presenta come organizzazione autonoma, con il compito di contribuire allo sviluppo equilibrato della Comunitร . Nella sua struttura interna l' amministrazione รจ affidata ad un Consiglio dei Governatori,un Consiglio di Amministrazione e un Comitato direttivo.
***************
1.3 Fonti del diritto comunitario e rapporti con gli Stati membri
Regolamenti
I regolamenti sono atti che, a norma dell'art 189 del Trattato CEE, sono di portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi, direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
Le tre caratteristiche del Trattato sono:
1 la portata generale
2 l'obbligatorietร in tutti gli elementi
3 la diretta applicabilitร agli Stati
Il regolamento ha quindi validitร automatica negli Stati membri, conferisce diritti e impone obblighi agli Stati membri, come una legge nazionale. I regolamenti sono emanati dal Consiglio su proposta della Commissione, forniti di motivazione. A seguito di ciรฒ si ha una fase consultiva del Parlamento e del Comitato economico e sociale.
Dopo l'emanazione segue la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale CEE, e salvo disposizione contraria entrano in vigore allo scadere del ventesimo giorno.
Direttive
A norma dell'art 189 CEE, vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto concerne il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
Vi sono alcuni importanti considerazioni sulla natura delle direttive:
1 le direttive non hanno portata generale ma hanno come destinatari gli Stati membri.
2 le direttive non sono obbligatorie in tutti i loro elementi (in quanto impongono una obbligazione di risultato)
3 l'efficacia non รจ diretta, ma attraverso l'adozione degli Stati, salvo quando impongono un comportamento negativo, ribadiscano gli obblighi previsti dai Trattati, si riferiscano ad una direttiva particolareggiata, o ineriscano ai rapporti tra il cittadino e lo Stato.
Anche le direttive prevedono fra i requisiti formali la motivazione ed hanno efficacia dalla notifica ai destinatari, dovendo essere adottate entro un termine. In caso contrario i trasgressori contravvengono all'art 169 del Trattato.
Decisioni
Le decisioni sono obbligatorie in tutti gli elementi, per i destinatari designati individualmente. Hanno carattere prevalentemente amministrativo, piuttosto che normativo, tuttavia quando destinatari sono gli Stati membri assumono carattere normativo. Le decisioni sono in genere emanate dalla Commissione, mentre il Consiglio emana solo decisioni rivolte agli Stati membri.
Le decisioni vengono notificate ai destinatari e acquistano efficacia dalla data della notifica.
Raccomandazioni e pareri
La raccomandazione ha lo scopo di obbligare il destinatario ad un certo comportamento, rispondente agli interessi comuni.
Il parere tende invece a precisare il parere della istituzione che lo ha formulato, in ordine ad una specifica questione.
Certi pareri hanno come obiettivo quello di ottenere una modifica del comportamento del destinatario.
Il Consiglio e la Commissione hanno competenza generale per raccomandazioni e pareri.
Diritto comunitario e diritto interno
Occorre tenere presente che diritto interno e diritto comunitario si trovano su un piano di non semplice coordinamento paritario, ma di integrazione, essendovi una prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale.
L'Italia in particolare ha un preciso riferimento nella Costituzione, art 10, dove esiste un richiamo al diritto internazionale, mancando tuttavia una disposizione che regoli il fondamento e la funzione dell'ordine di esecuzione degli accordi internazionali.
Inoltre esiste un altro richiamo alternativo che รจ l'art 11 della Costituzione, in forza del quale, in condizioni di paritร con gli altri Stati l'Italia accetta le limitazioni alla sovranitร che derivano dalle convenzioni internazionali cui sia data adesione.
La creazione del mercato comune si realizza con la libera circolazione delle persone e dei servizi, in particolare sono garantiti il
1 diritto di stabilimento, con accesso alle attivitร non salariate e al loro esercizio sia per le persone fisiche che giuridiche
2 l'applicazione delle stesse condizioni definite dalla legislazione del Paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini ( art 52 CEE).
Solo nel 1974 la CEE ha emanato direttive nel settore delle libere professioni, occorrendo tuttavia il riconoscimento dei titoli di studio.
A tale scopo รจ stata emanata la direttiva 89/48 sul sistema generale di riconoscimento dei diplomi di isruzione superiore, con durata minima di tre anni.
Questa direttiva intende creare le condizioni per la libera circolazione di cittadini degli Stati membri i quali intendono esercitare un'attivitร professionale in altro Stato comunitario.
Il GEIE come Strumento di cooperazione
E' un istituto creato nel 1985, per favorire la cooperazione in ambito comunitario sia fra enti giuridici che persone fisiche, purchรจ appartenenti a diversi Stati membri.
Il GEIE, o gruppo europeo di interesse economico, deve essere composto da almeno due membri.
Deve finalizzare la propria attivitร allo scopo di agevolare o sviluppare l'attivitร economica dei suoi membri, nonchรจ aumentarne i risultati.
Ha personalitร giuridica, previa iscrizione nell'apposito albo dello Stato membro dove ha scelto di fissare la propria sede.
I membri possono ripartire convenzionalemnte i propri rapporti contrattuali, pur essendovi un preciso regime normativo per la tutela dei creditori e per le responsabilitร economiche e gestionali.
La legge italiana di recepimento, ha sancito la possibilitร di istituire GEIE con sede in Italia, naturalmente fra liberi professionisti degli Stati membri, con le indubbie implicazioni di fornire ai professionisti la possibilitร di " consorziarsi" per accrescere le potenzialitร della propria struttura professionale ed economica.
Tale istituto riteniamo possa influire positivamente per la categoria professionale degli architetti, che a nostro parere necessita, anche in considerazione della nuova disciplina sugli appalti, di uno strumento idoneo ad accrescere le potenzialitร di cooperazione.
********
1.4 Il Consiglio degli Architetti d'Europa.
Il Consiglio d'Europa degli architetti si รจ formato nel maggio del 1990 a Treviso, dalla fusione con un altro organismi giร esistente, il Comitรจ de Liaison degli Architetti dell'Europa Unita (CLEAU).
Vi sono rappresentate le organizzazioni professionali degli architetti dei dodici paesi membri della Comunitร , salvo l'Olanda che ne รจ uscita recentemente. Inoltre vi รจ stata recentemente l'adesione di Svizzera e Norvegia fra i membri effettivi. Vi sono altresรฌ dei membri "osservatori" quali Finlandia, Austria, Svezia.
Lingue ufficiali sono l'Inglese e il Francese.
Le organizzazioni aderenti sono rappresentanti delle professioni ai sensi della direttiva 85/384 e gli organi preposti al funzionamento secondo lo Statuto sono l'Assemblea Generale e il Consiglio Esecutivo.Altri organi previsti dallo Statuto sono la Segreteria Generale e il Tesoriere (la segreteria generale รจ attualmente in Bruxelles, 207 Av Louise).
In Assemblea le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di due terzi del numero complessivo dei delegati accreditati, salvo il caso di modificazioni statutarie.
Il Consiglio Esecutivo, composto da una delegazione per ciascuno Stato membro consiglia l'Assemblea in tutte le materie cui รจ delegato, formula la politica generale del Consiglio D'Europa degli Architetti, preparando l'ordine del giorno delle riunioni di Assemblea e il budget annuale.
Nell'ambito del CAE operano i c.d. gruppi di lavoro, formati liberamente dai componenti delle delegazioni, che su specifico incarico eseguono ricerche, elaborano documenti e temi di discussione.
I Gruppi non hanno una durata prefissata, nรจ una organizzazione interna o metodologia di lavoro formalizzata. Attualmente esistono numerosi gruppi di lavoro, e i principali sono i seguenti:
1 Ottimizzazione statuto CAE
2 Relazioni esterne
3 Missione e onorari
4 Deontologia
5 Responsabilitร
6 Presidenti
7 Atkins
8 Direttiva servizi
Il risultato dell'operato dei gruppi viene portato nuovamente all'attenzione del Consiglio Esecutivo e dell'Assemblea che adottano i documenti e le politiche opportune.
E' di vitale importanza per il CAE il funzionamento di tali gruppi, poichรจ รจ in quella sede che vengono effettivamente elaborati i principali temi della professione, che una volta approvati possono supportare anche le relazioni esterne del CAE, anche verso la Commissione della Comunitร Europea.
Attualmente sono stati elaborati importanti documenti, quali il contratto europeo, la tariffa, e i principi deontologici, con un valore non vincolante, ma pattiziamente applicabili in quanto compatibili con le direttive CEE.
E' in corso una revisione della struttura dei gruppi di lavoro che dovrebbe ridurne il numero e ampliarne le competenze.
2 Principali normative comunitarie inerenti la professione di architetto.
2.1 INTRODUZIONE ALLA DIRETTIVA 384/85
- Nel quadro della disciplina comunitaria concernente l'esercizio della professione di architetto nei paesi CEE, riveste un ruolo di primaria importanza la direttiva 85/384.
Il ruolo dell'architetto nel processo della costruzione รจ qui rilevante, sia per il contributo culturale che naturalmente per il considerevole apporto tecnico.
Tuttavia sorge la necessitร di riconoscere "l'architetto" fra le diverse figure e i vari livelli e gradi di istruzione che gli Stati membri hanno formato in passato.
Attraverso questo processo di indagine si arriverร quindi, con l'aiuto degli Stati membri, a riconoscere l'identitร delle qualifiche o la loro assimilabilitร alla definizione delle competenze, e quindi ad armonizzare la disciplina del riconoscimento dei diplomi giร conferiti e regolamentare l'ammissione degli istituti che consentono un idoneo grado di istruzione.
A tale scopo gli Stati membri predisporranno un elenco degli istituti abilitati ad istruire e formare gli architetti con pieni requisiti.
Inoltre la pratica e la complessiva idoneitร professionale potrร essere giusto fondamento complementare alle caratteristiche del nuovo architetto.
Viene comunque consentito di dubitare della bontร dell'ammissione fra i titoli del processo formativo, purchรจ tale facoltร sia esercitata entro precisi termini temporali.
Infine la Direttiva pone il quadro delle disposizioni che ciascuno Stato deve predisporre per facilitare e rendere operativa l'iscrizione, se necessaria, all'organismo professionale e al fine di realizzare la tanto auspicata libera circolazione di beni e servizi nella CEE.
Sebbene la Direttiva abbia aperto grandi discussioni sulle qualifiche richieste per la professione, sui ritardi che tale operazione di analisi e elaborazione degli elenchi comporta, non si puรฒ negare la grande portata della normativa e la sistemazione che ne deriverร nell'armonizzazione dei titoli e delle qualifiche.
*********
Commento alla Direttiva 85/ 384
1 L'intento della Direttiva รจ precisato nelle considerazioni preliminari: vi รจ un esplicito richiamo agli artt 49, 57 e 66 del Trattato istitutivo della C.E.E., considerando che nella sua applicazione รจ vietato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalitร in materia di stabilimento e prestazione di servizi. (1)
2 In particolare viene dato rilievo all'interesse pubblico della creazione architettonica, volendo quindi raggiungere e determinare un equilibrio con l'ambiente ed un ottimale assetto urbano. E' perciรฒ ritenuta indispensabile un'attivitร normativa volta a disciplinare il settore dell'architettura. Inoltre una concreta capacitร dell'architetto di capire e tradurre le esigenze degli individui in materia di organizzazione dello spazio per la realizzazione di opere edilizie รจ CONDITIO SINE QUA NON per il riconoscimento dei titoli.
In altre parole la figura professionale abilitata ad esercitare nel settore dell'architettura dovrร essere in grado di interpretare pienamente le esigenze della collettivitร .
3 La direttiva propone di "prendere una convergenza di formazioni" richiamando poi specificamente il titolo di architetto, e quasi riconoscendovi la categoria professionale piรน idonea a svolgere la funzione. Alla luce dei successivi artt. 3 e seguenti, il testo evidenzia invece che le attivitร in questione potrebbero essere esercitate da altri professionisti, in particolare da ingegneri con formazione specifica nel settore costruzioni o dall'arte edilizia. Del resto la direttiva delinea gli aspetti generali di una formazione in grado di assicurare il possesso dei requisiti necessari e talora di per se soli non sufficienti per operare nel settore, e identifica travalicando semmai i titoli corrispondenti il ruolo e le competenze di singole figure professionali. L'intento generale รจ di giungere ad una equiparazione e reciproco riconoscimento dei diplomi fra gli Stati membri, avendo a riferimento la preparazione dell'architetto.
4, 5, 6, 7 Nel testo di Legge si avverte la necessitร di avere riguardo per i tempi di applicazione, per l'uso cui il titolo รจ autorizzato, per gli eventuali certificati accessori al titolo, e i necessari requisiti di moralitร . Inoltre si precisa che รจ inopportuno richiedere al prestatore di servizi l'iscrizione o l'appartenenza agli organismi professionali in quanto connesse al carattere stabile e permanente dell'attivitร esercitata nello stato membro ospite. Il fatto costituirebbe, frequentemente, un ingiusto ostacolo, dato il carattere temporaneo dell'attivitร del prestatore di servizi.
8 All'art.1 par. 2 della Direttiva indica il campo di applicazione escludendo di dare definizioni giuridiche delle attivitร del settore dell'architettura. Negli Stati membri la maggior parte delle attivitร inerenti l'architettura sono esercitate da architetti, senza che essi detengano un "monopolio" nell'esercizio di tali attivitร .
9 Si delineano perciรฒ la formazione e i requisiti necessari alla figura professionale in oggetto, che normalmente coincidono con le competenze di architetto.
10 L'art 2 definisce l'impianto normativo, richiamando le disposizioni dei successivi artt. 3 e 4. L'art 3 specifica su quali soggetti si debba fondare la preparazione dei futuri professionisti: la progettazione per quanto concerne gli aspetti compositivi e tecnico strutturali, la storia dell'architettura e quella delle belle arti, l'urbanistica e la pianificazione territoriale, l'ergonomia, la sociologia. L'art.4 si occupa invece degli aspetti relativi alla durata degli studi e al tipo di istituto preposto alla qualificazione della menzionata figura professionale. Ancora una volta รจ evidente perciรฒ l'intento di chiarire il livello di istruzione e piรน ancora le conoscenze richieste all'operatore.
11 Gli artt. 5 e 6 descrivono le condizioni di tipo particolare. Riveste grande importanza il disposto dell'art 7, non solo nella sua enunciazione letterale, quanto nel piรน ampio intento di voler individuare una condizione necessaria nell'esame analitico, a cura degli Stati membri, della lista dei diplomi che rispondono ai requisiti indicati nelle linee formali e sostanziali dagli artt. 3 e 4. Inoltre il testo sembra formulato in modo avveduto, nel precisare i termini temporali di tale attivitร delegata e delle successive modifiche rispetto alle liste comunicate.
12 e 13 All'art 7 nr 2, art 8 e 9, affrontano il problema dei tempi di pubblicazione e della loro utilitร esclusivamente informativa in quanto avente valore di "pubblicitร dichiarativa". In breve il meccanismo: nel caso che uno Stato membro o la Commissione esprima un "dubbio" sulla conformitร di un titolo, con riferimento ai criteri esposti negli artt 3 e 4, ne verrร investito il Comitato Consultivo. Se allo scadere dei tre mesi seguenti al parere il titolo non viene pubblicato:
1 o รจ in corso una modifica da parte dello Stato membro ( art co.1)
2 oppure รจ in atto un ricorso alla Corte di Giustizia della Comunitร .
Vi รจ quindi rigore per la cronologia e l'iter procedurale del riconoscimento del titolo per garantire una visione chiara e ogni forma di giusto controllo esterno alla Commissione.
14 L'art 10 prescrive l'obbligo di ogni Stato di effettuare il processo di riconoscimento dei titoli rilasciati dagli altri Stati membri. Inoltre sancisce le modalitร di accesso alle attivitร di cui all'art 1 e il loro esercizio alle condizioni di cui all'art 23.
15 All'art 11 si ha un'elencazione analitica degli Istituti legittimati all'idoneo insegnamento. L'elenco รจ suscettibile di aggiornamento su iniziativa di ogni Stato membro e di apposita Commissione. In particolare in Italia รจ richiesta la laurea in architettura o in ingegneria, settore costruzione civile e il superamento dei rispettivi esami di Stato. La laurea in ingegneria civile รจ stata esclusa quale titolo idoneo, da un successivo aggiornamento della Direttiva ( 88/C270/ 03).
16 L'art.12 prevede il riconoscimento dei diplomi rilasciati dagli Stati membri, alle condizioni di esercizio delle attivitร riconosciute all'art 1, nei seguenti casi:
A) attestati che al momento della notifica della direttiva certificano che il soggetto si รจ dedicato ad un tirocinio di 3 anni consecutivi nel corso dei 5 anni che precedono il titolo.
B)gli attestati rilasciati tra il momento della notifica e quello della applicazione della direttiva che certificano che il soggetto ha ricevuto autorizzazione ad usare il titolo di architetto al momento della applicazione della direttiva dedicandosi alle attivitร menzionate per 3 anni consecutivi precedenti il rilascio dell'attestato.
17 L'art 16 come accennato nella nota preliminare al cap IV tratta specificamente " dell'uso del titolo di formazione".
La disposizione richiama il dettato dei capi II e III e riconosce quindi il diritto di far uso del titolo di formazione legittimo anche in forma abbreviata.
Il titolato deve adeguarsi alle prescrizioni dello Stato ospite nel caso che l'uso del titolo ingeneri confusione con qualifiche non equivalenti o superiori.
18 Il cap V รจ dedicato alle disposizioni per agevolare l'esercizio effettivo e la libera prestazione dei servizi.
L'art 17, richiamando le disposizioni del citato art 1, ribadisce la necessitร di vedere rispettati i requisiti di moralitร e onorabilitร , certificati nel paese di origine e provenienza per l'accesso alle attivitร .
Qualora tale certificato non fosse richiesto nello Stato membro d'origine, potrร essere sostituito per lo Stato ospite da dichiarazione giurata o in mancanza, da giuramento solenne dell'interessato avanti l'autoritร competente.
Lo Stato ospite puรฒ informare lo Stato di origine su fatti " gravi e specifici" avvenuti fuori del suo territorio, che potrebbero avere conseguenze sull'accesso dell'interessato.
Lo Stato di origine, compiuto un vaglio di veridicitร e una valutazione delle conseguenze sui certificati rilasciati, ne informa lo Stato ospite.
L'art 18 dispone che quando nello Stato ospite siano vigenti precise disposizioni regolamentari, lo Stato membro deve inviare le informazioni di carattere disciplinare, e inerenti le condanne penali relativamente all'esercizio delle attivitร di cui all'art 1.
Rilevante รจ l'interesse dello Stato che ospita a ricevere informazioni di carattere morale e disciplinare, anche se vi รจ una precisa salvaguardia sulla segretezza di queste ultime informazioni.
19 Alla presentazione i certificati non potranno avere data anteriore ai tre mesi.
L'espletamento delle pratiche inerenti l'ammissione dovrร essere rapido, comunque entro tre mesi, salvo il caso di ricorso.
Tale cronologia รจ di rilevante importanza per garantire il rispetto dei tempi di procedura e la trasparenza dell'iter burocratico.
20 Lo Stato ospite non puรฒ richiedere obbligatoria iscrizione all'associazione o organismo professionale.
Qualora ciรฒ si rendesse indispensabile, dovrร essere effettuata un' iscrizione pro-forma, con esenzione dalle spese per il prestatore di servizi.
21 Par 1 e 2: quando uno Stato membro subordini l'accesso alla professione al compimento di un tirocinio, questo potrร essere certificato da altro Stato comunitario attestante che un'esperienza pratica adeguata รจ stata acquisita, avendo prevalenza quindi il carattere sostanziale della preparazione.
22 Per favorire la piena libertร di circolazione dei professionisti nella Comunitร , la Direttiva si estende con la sua applicazione anche ai lavoratori dipendenti che esercitano nel campo dell'architettura.
Evidenti sono le conseguenze di tale ampliamento, posto che la categoria comprende ad esempio impiegati di societร di ingegneria che possono avere requisiti molto differenti da quelli richiesti per l'attivitร in oggetto, in ragione della distribuzione delle competenze nella societร medesima.
2.2 ) Introduzione e commento alla Decisione del Consiglio del 10.6.1985
Il Comitato Consultivo รจ un organismo composto da tre membri per ciascuno Stato CEE, un architetto praticante, un esperto in architettura proveniente da una Facoltร universitaria, un esperto delle autoritร competenti dello Stato membro. La durata del Comitato cosรฌ composto รจ di un triennio, salvo proroga, con elezione di un Presidente e due vicepresidenti.
L'istituzione del Comitato consultivo proviene dalla richiamata risoluzione del 6.6.74, sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dalla stessa direttiva 384/85, che ne ha specificamente deilimitato scopi e compiti.
Il Comitato funge da organo consultivo della Commissione per la formazione nel campo dell'architettura, ben potendo suggerire emendamenti alla stessa direttiva menzionata, e contribuendo a identificare il percorso formativo piรน idoneo, nel campo dell'architettura, per garantire un livello di formazione comparabilmente elevato.
E' appena il caso di evidenziare che il significato del termine " comparabilmente" รจ da mettere in relazione con il dettato della direttiva, e con lo sforzo di creare un confronto in senso orizzontale, un vero e proprio livello qualitativo omogeneo per i paesi membri.
2.3) Introduzione e commento alla Raccomandazione del Consiglio del 10.6.85
La raccomandazione in oggetto suggerisce una possibile regolamentazione da integrarsi nel dettato della Direttiva 384/85.
In effetti nella Direttiva, vi รจ comunque una mancanza di disposizioni concernenti i cittadini della Comunitร , titolari di un diploma nel settore dell'architettura rilasciato da un Paese terzo, ma riconosciuto dalla legislazione di uno Stato membro.
Pertanto nell'ambito della normativa nazionale di recepimento della direttiva, rientrerebbe negli obblighi dello Stato favorire lo stabilimento e la libera circolazione dei suddetti diplomati.
Tuttavia in termini strettamente normativi, non si puรฒ attribuire alla menzionata omissione un valore di casualitร ,infatti se nella Direttiva si fosse voluto integrare questa categoria, sarebbero state emanate precise disposizioni.
Guardando invece alla ratio della Direttiva, si dovrebbe giungere a conclusioni opposte, in quanto tratta di un ingiusto trattamento dei cittadini diplomati al di fuori della Comunitร con titolo idoneo, la cui esclusione รจ di fatto ingiustificata.
2.4) Commento alla Direttiva del 20.12.1985
Con l'adesione della Spagna e Portogallo si รจ reso necessario adeguare il dettato della direttiva 85/384. Subordinatamente a tale evento, la direttiva in oggetto intende modificare quella preesistente 384/85 con l'inserimento analitico degli istituti che rilasciano i titoli idonei alla richiesta qualificazione professionale di architetto.
2.5) Direttiva del 27.1.1986
In considerazione dell'adesione di Spagna e Portogallo, sono necessarie ulteriori modifiche alla 384/85 e alla stessa direttiva di modifica, 614/85. Pertanto, a richiesta del Portogallo si introducono alcuni accorgimenti tecnici per l'adattamento delle direttive sul riconoscimento dei diplomi, completando il testo della 384/85 con ulteriori diplomi e qualifiche professionali rialsciati da istituti portoghesi.
2.6) Aggiornamento della Comunicazione 88/C 205/06.
Il testo pubblicato dalla Commissione comprende un elenco dei diplomi certificati ed altri titoli ad integrazione della direttiva 384/85.
Il testo concerne sia la disciplina concernente l'ammissione dei titoli relativi ai corsi di studi iniziati prima o nel corso dell' 88/89, sia un ampliamento degli elenchi di Istituti di formazione riconosciuti nei paesi membri.
2.7) Direttiva del Consiglio 4.12.1990.
La direttiva intende prendere i giusti provvedimenti di adeguamento, in conseguenza della unificazione della Germania.
I provvedimenti riguardano non solo il campo della formazione nell'ambito del riconoscimento del diploma di architetto, ma anche altre professioni regolamentate con altrettante Direttive.
Infatti a seguito dell'unificazione, i cittadini tedeschi che esercitano nella ex Germania Est hanno diritto di avere le stesse condizioni di esercizio e di riconoscimento degli altri cittadini CEE.
2.8) Sentenza dell'11.7.1991
La sentenza della Corte di Giustizia condanna l'Italia per la mancata adozione della Direttiva 384/85, come di seguito modificata, nel termine prescritto dalla stessa. Ciรฒ si traduce in una automatica violazione del Trattato CEE.
2.9) Comitato consultivo per la formazione mel campo dell'architettura 30.5.89
Il comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura รจ stato istituito presso la Commissione con decisione del Consiglio (85/385), contemporaneamente alla direttiva 384/85 CEE.
Il comitato consultivo ha diversi mezzi per consultarsi con gli Stati membri e giungere alle giuste considerazioni per il comune adeguamento della formazione nel campo dell'architettura.
Nelle considerazioni generali sono espressi i principi generali di architettura intesa come "arte applicata" dove si confronta la formazione teorico-pratica.
Negli obiettivi e definizioni si riconosce nel testo della direttiva 384/85, il livello e il tipo di preparazione richiesto per l'architetto, sia per quanto concerne la preparazione "universitaria" che la "esperienza professionale", quest'ultima nelle sue diverse accezioni. Occorre distinguere nei loro diversi significati l' esperienza pratica, la formazione pratica, l' esperienza professionale. Dop avere cercato di fare tale chiarezza sui significati, il comitato consultivo conclude che dalle precisazioni fornite sul tema, dagli Stati membri, la raccomandazione si concreta quindi nell'attuazione da parte degli Stati membri di programmi di:
1 promozione del tirocinio professionale
2 per un minimo di due anni, prima o dopo la laurea, presso architetto che eserciti la professione
3 sviluppo di un programma comune di formazione pratica
4 elaborazione di modelli di formazione professionale
Infine si raccomanda la modifica dell'art 23 della Direttiva 384/85.
2.10) Comitato Consultivo per la formazione nel campo dell'architettura
Formazione post- lauream 13.3.90
Vi รจ la necessitร dei aggiornare la preparazione dei professionisti, acuita dal processo di mobilitร sociale nel mercato interno CEE, particolarmente nel settore architettura. Pertanto รจ opportuno identificare un programma di studio, specializzazione e aggiornamento post- lauream, come previsto all'art 3 della Direttiva 85/384. Occorre una collaborazione permanente fra professionista e isitituti professionali e la promozione da parte degli Stati membri di programmi di assistenza finanziaria al compimento dell'aggiornamento o specializzazione. Si promuove altresรฌ la ricerca in architettura, come ricerca applicata, concettuale e con i dottorati in architettura.
La raccomandazione invita perciรฒ ad evitare la specializzazione nei primi anni di studio, sviluppare il sistema degli studi post- lauream come aggiornamento e con l'istituzione di diploma ad hoc per la ricerca.
2.11) Comitato Consultivo per la formazione nel campo dell'architettura.
La durata della formazione 13.3.90
L'architettura richiede la conoscenza di altre scienze applicate, pertanto lo studio teorico comprende un perido che mediamente รจ di cinque anni, sia in Europa che nel resto del mondo, oltre ad un praticantato di almeno due anni.
Il Comitato raccomanda quindi tale durata per la formazione, sebbene ciรฒ comporterebbe una modifica dell'articolo 4 della Direttiva 384/85.
2.12) Comitato Consultivo per la formazione nel campo dell'architettura
Correlazione tra l'insegnamento e l'esercizio dell'architettura, 13.3.90
A parere del Comitato, l'esercizio effettivo della professione รจ un elemento centrale, nella direttiva 384/85. E' di fondamentale importanza che nel campo dell'architettura vi siano i tre elementi della insegnamento, pratica e ricerca. La teria e l'esperienza pratica si confrontano in un procedimento dialettico. Tale rapporto deve essere continuamente mantenuto in vita da chi si occupa di formazione e insegnamento, conferendo un orientamento realistico agli studi.
2.13) Comitato Consultivo per la formazione nel campo dell'architettura
Considerazioni e raccomandazioni sull'art 3, riunione del 13.3.90
L'art 3 della direttiva 384/85 mette in luce la corretta formazione fra aspetti teorici e pratici. Le concoscenze teoriche riguardano la storia, la teoria dell'architettura, le tecnologie, l'urbanistica.
La capacitร pratica richiesta riguarda la progettazione, per soddisfare esigenze estetiche e tecniche.
Il Comitato ravvisa altri contenuti nell'art 3, che ad ampliandum, sono anche la conoscenza dell'architettura nella sua funzione culturale, professionale, scientifico, nel suo valore artistico, morfologico, procedurale, sociale, economico, funzionale, negli aspetti di fenomeno statico, tecnologico.
Il Comitato conclude con la raccomandazione rivolta agli Stati membri di scambiare gli scambi e le informazioni tra gli Stati membri, di sviluppare i sistemi di insegnamento in conformitร ai prinicipi affermati.
2.14) Rapporto e raccomandazioni sulla formazione dei docenti- deontologia e prassi raccomandazione 5326.
La formazione dell'architetto deve assicurare il possesso dei requisiti tecnici delineati dalla Direttiva specifica.
Pertanto anche i docenti dovranno assicurarsi che le conoscenze trasmesse siano quantomeno di pari livello.
Per assicurare tale risultato gli Stati membri devono elaborare sistemi didattici comuni per la stessa formazione dei docenti.
In questo senso รจ rilevante il contributo formativo della ricerca e della esperienza pratica.
Dovrร altresรฌ essere tenuto in considerazione che la professione di architetto riveste un interesse pubblico, pertanto il docente dovrร cercare di sviluppare le capacitร tecniche e creative degli studenti, mettendo in risalto la funzione dell'architetto nella societร . Le 5 raccomandazioni che seguono hanno il seguente tenore:
1 auspicare quindi la realizzazione di un codice delle attivitร didattiche in cui siano ricompresi i suddetti principi.
2 fornire ai docenti le condizioni che permettano di migliorare, coordinare le loro conoscenze nella disciplina di competenza, grazie alla ricerca e alle attivitร professionali, riconosciute come inscindibili dall'insegnamento .
3 istituire scuole di formazione per docenti, creando metodi di insegnamento
4 istituire un sistema per valutare la qualitร dei programmi didattici
5 organizzare scuole di architettura per coordinare e integrare i sistemi educativi
2.15) Rapporto e raccomandazioni sulla formazione in quanto preparazione all'attivitร completa di progettazione e direzione dei lavori edilizi
raccomandazione 5359
I compiti dell'architetto sono eccedenti la progettazione e direzione lavori stricto sensu.
Il Comitato consultivo, riferendosi quindi alla premessa della direttiva 85/834, ha giustamente considerato che l'interesse pubblico riveste un ruolo determinante nell'ambito della professione. Pertanto i contributi alla progettazione non possono limitarsi ad aspetti meramente tecnici, dovendo integrarsi con finalitร estetiche e non potendo prescindere dal contesto sociale, storico, ambientali e paesaggistico in cui si inserirร l'opera.
La raccomandazione invita pertanto a garantire che la formazione degli architetti sia comprensiva di esperienze e conoscenze di tutti gli aspetti progettuali ed esecutivi, per assicurare il completamento dei lavori e il mantenimento dell'opera nel tempo.
2.16) Commento al D.L. 27.1.92 nr 115 Attuazione direttiva CEE 89/48 realtiva ad un sistema di riconoscimento dei diplomi che sanzionano formazioni professionale di durata minima di tre anni.
PREMESSA Sono riconosciuti in Italia i diplomi rilasciati da un paese membro, che consentano l'esercizio della professione in un paese membro.
ART 1 Il riconoscimento in Italia รจ concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, per la professione corrispondente nel paese in cui questa รจ ammessa.
ART 2 segue elencazione delle professioni riconosciute ai fini del decreto in esame, cioรจ quelle per cui si richiede appartenenza ad albi elenchi o simili, rapporti di impiego pubblico o privato, quelle esercitate con titolo di cui al requisito art 1 co. 3. e le attivitร del settore sanitario, a determinate condizioni specifiche.
ART 3 Sono descritte le condizioni di esercizio per i diplomi non abilitanti nei paesi di provenienza, che pure trovano riconoscimento, e che devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunitร Europea.
ART 5 la formazione puรฒ essere composta da un ciclo di studi post-secondari, da un tirocinio professionale o dall'attivitร professionale stessa.
Sono altresรฌ previste misure compensativa, quali il tirocinio di adattamento o il superamento di una prova attitudinale art 6, art7, art8, art 9.
Per il riconoscimento occorre il rispetto di alcuni requisiti formali art 11 e vengono deifiniti gli organi competenti per il riconoscimento dei titoli art 11. Inoltre รจ descritta la procedura di riconoscimento art 12, e gli effetti 13, con l'attribuzione del diritto di esercitare la professione per il beneficiario.
L'art 16 prevede che qualora sia previsto il possesso di requisiti di onorabilitร e morali, sono da certificarsi nel paese di origine.
L'art 17 infine, precisa che per l'Italia, i Ministeri competenti per certificare i diplomi previsti agli art 1 e 4, sono descritti all'art 11.
2.17) D.L. 27.1.1992 nr 129 Attuazione direttiva CEE 85/384, 85/614 e nr 86/17 CEE in materia di riconoscimento dei diplomi delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura.
Al fine di consentire ed agevolare il libero stabilimento degli aventi diritto negli Stati membri della Comunitร , il D.L. in oggetto stabilisce le condizioni di recepimento delle suddette direttive.
L'art 2 prevede che le condizioni di riconoscimento dei titoli si riferiscono ai diplomi di studio universitario attinenti al campo dell'architettura, supportati da congrua esperienza pratica.
La durata degli studi deve avere un minimo di 4 anni, con una serie di requisiti specifici del processo formativo.
Con l'art 3 si definiscono gli effetti del riconoscimento a condizioni paritarie rispetto ai diplomi rilasciati dallo Stato italiano, attribuendo il diritto di farne uso secondo la Legge Italiana e secondo la legge dello Stato membro d'origine o di provenienza e nella lingua di questi.
L'art 4 prevede le autoritร competenti e il procedimento per il riconoscimento del titolo dell'interessato. Il procedimento deve essere concluso con decreto, avente contenuto di accoglimento o di rigetto, entro tre mesi dalla presentazione della domanda.
Titolo II L'art 5 prevede che il diritto di stabilimento รจ consentito per coloro che abbiano titolo professionale nel campo dell'arhitettura, iscritti all'albo, in possesso del titolo riconosciuto, dei requisiti di moralitร e onorabilitร e con residenza o domicilio in Italia.
L'art 6 introduce anche l'ammissibilitร delle persone che si siano distinte per la qualitร delle loro realizzazioni nel campo dell'architettura.
Titolo III L'art 9 ammette alla prestazione di servizi con carattere di temporaneitร e senza stabilimento in Italia della sede principale o secondaria d'uno studio professionale i cittadii di uno Stato membro che: hanno titolo riconosciuto, esercitano legalmente la professione nello Stato mebro in cui si sono stabiliti. L'esercizio della professione รจ subordinato all' iscrizione in albi o registri tenuti presso i Consigli degli Ordini Professionali, con l'obbligo di osservarne le prescrizioni.
Infine รจ indicato l'elenco dei titoli riconosciuti a norma dell'art 10.
2.18 Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura. Modifica art 4 della direttiva 85/384.
Il comitato consultivo ravvisa la necessitร di riflettere sui concetti espressi dall'art 4 della direttiva, per quanto concerne la definizione di tempo pieno e tempo ridotto e inoltre per la fissazione delle condizioni che devono rispettare gli esami comprovanti i vari tipi di formazione nel settore dell'architettura.
A tale scopo si definiscono i documenti di lavoro, fra cui il rapporto dello stesso Comitato del 30.5.89 e la raccomandazione concernente la durata della formazione in architettura ( 13.3.90) e il rapporto del gruppo di lavoro che riassume il rapporto del gruppo di lavoro nel periodo 87/91.
Il lavoro svolto concerne il rapporto e le raccomandazioni adottati nel maggio 89, riconoscevano come essenziale per la formazione dell'architetto un programma obbligatorio di formazione pratica che fosse strutturato per garantire un livello appropriato di competenza.
La raccomandazione adottata nel marzo del 90 verteva essenzialmente sulla durata della formazione in architettura con riferimento specifico all'art 4 della direttiva 384/85.
In particolare prevedeva:
a) cinque anni cui bisognava aggiungere due anni di formazione ed esperienza pratica.
b) se la durata degli studi era di sei anni e comportava una anno di esperienza pratica, sarebbe stata completata da un anno di
formazione.
Il comitato raccomandava quindi la modifica dell'art 4 e che la Commissione ne tenesse conto del rapporto del 30.5.89 in tale proposta modifica.
Le raccomandazioni del comitato hanno tre funzioni:
servire da linee guida per il raggiungimento degli intenti della direttiva
definire le condizioni essenziali alla corretta applicazioni della direttiva
presentare le questioni che richiedono riconscomento e sostyegno
Il comitato ritene che tenuto conto della disparitร delle siutuazioni relative al processo formativo nel campo dell'architettura nei paesi CEE, sia opportuno non definire ulteriormente il concetto di formazione a tempo pieno con una indicazione relativa al numero di anni di studio. La formazione a tempo pieno รจ definita nel senso che la giornata dello studente รจ interamente impegnata dagli studi accademici.
Per quanto concerne la formazione pratica,le note di frequenza dello studente dovrebbero essere annotate in un giornale. La valutazione dovrebbe svolgersi secondo le seguenti modalitร :
1 fornire prove documentali della formazione ricevuta e dell'esperienza acquisita
2 valutazione a mezzo di colloquio o esame scritto
3 da una o piรน commissioni composte da insegnanti e professionisti.
Rilevante รจ la definizione di un criterio uniforme di valutazione.
Le proposte di modifica dell'art 4 riguardano la soppressione del par 1, con l'introduzione di un testo che รจ suggerito, con il seguente tenore:
1 la durata della formazione deve comprendere cinque anni di studio a tempo pieno presso un'universitร o istituto di istruzione analogo.
2 questo periodo di cinque anni deve essere seguito da almento due anni di esercitazione pratica e di esperienza professionale approvate, seguiti da una valutazione formale complessiva che attesti un adeguato livello di competenza.
L'art 23 della direttiva dovrร essere modificato in modo tale da prevedere un periodo transitorio in attesa della piena attuazione della nuova versione dell'art 4. Dopo tale periodo dovrร cessare ogni effetto, unitamente ad una revisione dell'intera direttiva, in conseguenza delle modifiche dell'art 4.
2.19 Commento alla Direttiva 92/50
Nella premessa della direttiva รจ contenuto un preciso riferimento all'applicazione della stessa dove si esclude che sia riferita ai rapporti di lavoro, includendo invece i rapporti fondati sui contratti di appalto.
Tale direttiva inoltre non trova applicazione nel campo della acquisizione o affitto di beni immobili e al settore degli audiovisivi, nella transazione di titoli.
La direttiva in oggetto non pregiudica l'applicazione degli articoli 55, 56 e 66 del Trattato.
Gli appalti pubblici di servizi, possono in certi casi includere lavori; a norma della dir. 71/305 ciรฒ avviene solo se consiste nella realizzazione di un opera.
I lavori non possono attribuire la natura di appalto pubblico all'opera qualora siano accessori e non direttamente oggetto dell'appalto.
La presente direttiva deve lasciare impregiudicate le norme sui contratti di appalto di servizi contenute nella direttiva 90/531 / CEE. Inoltre deve applicarsi ai contratti di appalto di valore non inferiore ad una determinata soglia.
Infine deve favorire l'accesso dei fornitori di servizi alle procedure di aggiudicazione.
L'art 1 prevede la definizione di:
a) appalti pubblici di servizi, per i quali si intendono: i contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un amministrazione aggiudicatrice. Vengono fatte esplicite esclusioni, come da premessa della direttiva.
b) amministrazioni aggiudicatrici, lo Stato, gli Enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni non costiuite da detti enti o organismi di diritto pubblico.
Per organismo di diritto pubblico si intendono istituti di interesse generale, con personalitร giuridica, con attivitร finanziata dallo Stato.
c) prestatori di servizi le persone fisiche o giuridiche, inclusi gli enti pubblici che forniscono servizi.
Viene chiamato "offerente" il prestatore di servizi che presenti un'offerta e candidato chi solleciti un invito a partecipare ad una procedura ristretta o negoziata; infine segue un'elencazione dei tipi di procedure, che possono essere aperte, ristrette negoziate o di progettazione.
art 2 Si definisce un'ambito di applicazione della direttiva in ordine al valore dei servizi previsti dal contratto.
art 7 la direttiva si applica agli appalti pubblici di servizi il cui importo stimato sia pari o superiore ai 200.000 ECU. E' vietata la scissione del valore dei servizi.
art 7.5 Nel caso di appalti che non fissino un prezzo complessivo il valore dell'appalto si calcolacon riferimento alla loro durata:
1 se a tempo determinato, pari o inferiore ai 48 mesi, in relazione al valore dell'appalto complessivo per l'intera durata;
2 per quello a tempo indeterminato o superiore a 48 mesi, si calcola per il valore mensile moltiplicato per 48. Seguono altre tipologie di appalto e criteri di calcolo.
Titolo III Nella scelta della procedura di aggiudicazione
3 Situazioni nazionali degli Stati Membri
3.1 schede contratto e note pratiche
4 linee di tendenza comunitara con documenti elaborati
Rapporti di reciprocitร fra Italia ed altri Stati
PREMESSA:
L'appalto nell'ordinamento italiano
Non esistono che rapporti bilaterali di portata limitata in questa specifica materia dei rapporti di reciprocitร fra Italia ed altri Stati inerenti l'esercizio della professione di architetto, e solo alcune Convenzioni internazionali coprono gli ambiti applicabili all'esercizio internazionale delle professioni.
Per i rapporti bilaterali puรฒ essere fatta menzione delle CONVENZIONI rivolte agli Stati ex colonie italiane, i quali venivano ad avere un rapporto privilegiato in forza di questa qualitร di possedimento extraterritoriale.
Per quanto invece concerne le Convenzioni Internazionali esistenti, esse sono in massima parte riguardanti la proposizione di standard contrattuali, la tutela del diritto di autore, dei diritti sull' opera in quanto realizzata, e simili.
Pertanto per comprendere i rapporti di reciprocitร fra Italia ed altri Stati inerenti l'esercizio della professione, bisogna addentrarsi nel quadro normativo nazionale e internazionale, ed esaminare il quadro normativo applicabile non alla professione come tale ma in quanto rientrante in un concetto piรน ampio, quasi come categoria nella categoria.
A tale scopo รจ opportuno sottolineare che il rapporto contrattuale che si instaura fra committente e progettista รจ talora di natura personale.
Tuttavia piรน spesse la complessitร dei lavori richiesti in una commessa internazionale privata o pubblica, si richiamano invece ad una Impresa che talora ricomprende la prestazione dell'architetto o dell'ingegnere, sia in rapporto di dipendente al suo interno che di professionista con un autonomo rapporto di collaborazione professionale.
E' quindi inevitabile il ricorso alla disciplina dell'appalto, quale strumento per regolamentare i rapporti, proprio perchรจ la sua frequente applicazione ne ha determinato un sviluppo qualitativo e quantitativo in ragione della flessibilitร alle svariate applicazioni nelle relazioni di commercio internazionale.
Per quanto concerne la nozione di appalto, occorre richiamarsi alla definizione del codice civile italiano all'art 1655 c.c, non perchรจ trovi diretta applicazione anche in ambito internazionale, ma perchรจ di chiara formulazione: "l'appalto รจ il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro". La disciplina del codice civile italiano, puรฒ essere assunta a riferimento anche per i successivi articoli, fino al numero 1677, per completare, il nostro quadro conoscitivo, utile alla comprensione delle Convenzioni internazionali in materia.
E' utile sapere che il codice civile italiano opera una distinzione fra appalto e contratto d'opera intellettuale, quest'ultimo previsto per il prestatore professionale quale l'ingegnere o l'architetto.
Tale contratto accomuna ogni altra forma di prestazione intellettuale e professioni autonome, perlopiรน riconosciute e ricomprese in albi o associazioni.
Le differenze fondamentali attengono alla natura della prestazione perchรจ l'appalto contempla un' obbligazione di risultato mentre il contratto d'opera integra una obbligazione di mezzi. Per una maggiore comprensione dell'argomento รจ opportuno leggere l'art 2222 del c.c." quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente...." inoltre l'art 2229 c.c. e seguenti " La legge determina le professioni intellettuali per le quali รจ necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi..." e l' 2230c.c. " il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale รจ regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. ( cioรจ art 2222 e seguenti)
Secondo il codice civile, art.2232 c.c." il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Puรฒ tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilitร di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri รจ consentita dal contratto o dagli usi e non รจ incompatibile con l'oggetto della prestazione".
La direttiva C.E.E. sull'appalto
La direttiva C.E.E. 89/440 ha ampliato la nozione di appalto includendo non solo l'esecuzione e la progettazione ( appalto concorso) ma anche il far eseguire con qualsiasi mezzo un'opera rispondente ai bisogni specificati dall'amministrazione aggiudicatrice. La legge italiana di recepimento รจ di dubbia legittimitร al dettato della comunitร , adeguandosi perlopiรน agli interessi delle grandi imprese.
Nel processo di sviluppo relazioni internazionali, l'appalto รจ lo strumento principale per la regolamentazione dei rapporti commerciali volti all'esecuzione di un opera o alla prestazione di un servizio.
In questo quadro si assiste allo sviluppo delle c.d. imprese generali, per la specifica attivitร di costruzione, poichรจ investono la funzione di unico interlocutore laddove sarebbero necessarie per la complessitร dell'opera, piรน imprese appaltatrici. Tale posizione facilita i rapporti con il committente, il quale deve esigere le opere e trattare con un unica impresa. D'altro canto si รจ assistito allo sviluppo del c.d. commercial engineering, dove l'impresa partecipa alla ideazione e progettazione dell'opera. Con la societร di ingegneria si sviluppa l'attivitร meramente esecutiva dell'opera, anche attraverso altre collaborazioni imprenditoriali. L'impresa generale ha quindi la capacitร potenziale di assorbire anche l'apporto progettuale,potendo presentare almeno virtualmente, l'opera finita. Tale sviluppo corrisponde all'accrescimento della complessitร delle tecnologie, non solo delle opere ma anche dei servizi, tuttavia non vi corrisponde una congrua evoluzione del diritto positivo, anche sul piano della normativa e Convenzioni internazionali. Evidenti sono i risvolti economici e relazionali per la permanenza sul mercato del professionista individuale, ingegnere o architetto, che si trovi ad operare in questo contesto caratterizzato da una accesa competizione sul prezzo, consentita anche dalla direttiva CEE, che tendono sempre di piรน ad imporre una obbligazione di mero risultato e non piรน ad una obbligazione di mezzi.
L'autonomia negoziale e la legge applicabile all'appalto
La Convenzione di Roma del 1980 ha sancito la libertร negoziale per quanto concerne la Legge applicabile ( art 3.1), pertanto i contraenti potranno esercitare una " libera scelta" - A contract shall be gorverned by the Law chosen by the parties-. In nessun caso sarร derogabile la Legge di applicazione necessaria o Mandatory, qualora ciรฒ la scelta venga di fatto a costituire un abuso di autonomia, in fraudem legis. Inoltre quando la parte estera รจ un Ente o Impresa di Stato, o il contratto ha oggetto socialmente o economicamente rilevante, sarร improbabile che la legge dei contraenti sia di libera scelta. Invece sarร regolato dalla Legge del Paese in cui il contratto va eseguito. Nel settore degli appalti internazionali non ci si discosta mai dalla Legge del Committente /proponente, che spesso coincide con la Legge di esecuzione del contratto.
Il codice Gatt sulle pubbliche forniture
Nell'ambito della regolamentazione esistente sull'appalto internazionale merita considerazione l'accordo del GATT concernente le pubbliche forniture( 12 Apr. 1979) nell'ambito dei negoziati del Tokyo Round, in vigore solo dall' 81 per favorire il recepimento dei singoli Stati aderenti. In seguito alle modifiche dell'accordo, apportate nel 1987, la Convenzione si applica a qualsiasi contratto relativo a prodotti, concluso sotto forma di acquisto, compresi i servizi accessori alla fornitura dei prodotti, sempre che il valore dei servizi non superi quello dei prodotti. Non si applica quindi agli appalti di servizi in quanto tali (art I,1 lett a). L'autonomia dei contraenti trova perรฒ il limite imposto dal divieto di subappalto non autorizzato, superato de facto, dall'autorizzazione tacita nella genericitร delle previsioni contrattuali.
L'Appalto internazionale e l'esercizio al di fuori dei paesi C.E.E.
L'appalto internazionale rappresenta una delle figure contrattuali di maggiore applicazione per l'esercizio di attivitร di impresa, ogni volta si tratti di produzioni su commessa internazionale, e quindi anche nel caso della costruzione civile.
Nella pratica commerciale internazionale, la realizzazione delle opere commissionate all'architetto o comunque al tecnico della costruzione, spesso avviene attraverso un generale contratto di appalto. Nella pratica dell'appalto emergono perรฒ due principali accezioni indistinte: la prestazione di facere o dare, e d'altro canto, l'aggiudicazione di un contratto, di una compravendita, di somministrazione o di appalto vero e proprio. Anche alla luce della direttiva C.E.E. sull'appalto, le distinzioni vengono operate solo fra lavori e forniture. Nella prassi internazionale si รจ assistito ad evoluzione di modelli di contratto di appalto ad uso degli Enti fruitori di finanziamenti (F.E.S. General Conditions for Public Works and Supply Contract), ratificate dalla C.E.E. (GUCE 287 del 14.10.1973).
Altri standards contrattuali sono stati elaborati dal FIDIC ( Fรฉdรฉration Internationale des Ingรจnieurs- Conseils), e da altre organizzazioni internazionali, tuttavia non esiste un modello di adozione universale e neppure largamente consolidato.
La legge comunitaria ha invece regolamentato la procedura di assegnazione di appalti, in attesa che almeno gli Stati membri giungano ad una convergenza di consensi sul modello di contratto da adottare.
Contratti e rapporti con i paesi in via di sviluppo.
Tutela dell'opera dell'ingegno Convenzioni internazionali.
Patrimonio intellettuale e brevetti
Nella maggior parte dei casi i lavori svolti dallo studio di architettura si fondano su un know how metodologia ed esperienza propria degli architetti e tecnici, sia che si tratti di nozioni generali o particolari , che su procedure e tecniche pratiche.
Tali informazioni sono o dovrebbero essere considerate confidenziali, in quanto gli studi effettuati sono un valore di base dello studio professionale, che ne ha la proprietร industriale.
In questi casi รจ assai arduo per lo studio professionale far rispettare i propri diritti in materia, quali il divieto di utilizzazione dell'opera dei disegni , delle tecniche, a maggior ragione qualora siano il frutto di uno specifica analisi o approfondimento individuale, non riconducibile quindi ad un patrimonio.
I rischi di reimpiego delle tecniche
Il problema che si pone piรน di frequente in caso di riutilizzo non autorizzato dei disegni e documenti elaborati dallo Studio professionale da parte del committente, giร in occasione degli affari preliminari.
Mancanza di protezione legale
Sul piano internazionale non esiste una protezione legale paragonabile a quella organizzata in materia di brevetti, per le prestazioni degli studi professionali o di ingegneri e consulenti, know how industriali e di assistenza tecnica.
Protezione giuridica
Certamente lo studio professionale o il proprietario di know how non รจ completamente privo di tale protezione verso le azioni del suo cliente. Egli beneficia in effetti della protezione relativa alle "azioni" di concorrenza sleale, di risoluzione con risarcimento dei danni e degli interessi, attraverso le vie giudiziarie civili e penali che si rinvengono, di fatto, in molti ordinamenti statuali. Questa protezione non รจ sempre sufficiente, giungendo in taluni paesi, ad essere perfino inesistente. Questa รจ la ragione per cui la Camera di Commercio internazionale ha adottato alla 65^ sessione del Comitato Esecutivo del 17. feb 1961, una Risoluzione che raccomanda l'introduzione nella legislazione nazionale, di un certo numero di disposizioni destinate a sanzionare la divulgazione.
La migliore protezione รจ contrattuale
Si constata con i redattori della Guida dell'Orgalime che gli interessi non possono che essere in genere, difesi che con le armi che gli "operatori stessi possono forgiare".
I giuristi incaricati della redazione dei contratti, sono tentati di proteggere la proprietร industriale con le disposizioni contrattuali elaborate, creando, in questo modo, il miglior diritto positivo.
Alcuni esempi di clausole contrattuali
Sono di seguito riportate alcune clausole contrattuali di frequente applicazione. In particolare, in materia di consulenza:
a) clausole specifiche ( clausola XIII 1 e 2 )
b) estratti delle Condizioni Generali Internazionali di convenzione fra cliente e ingegnere-consulente.
c) un estratto dei Regolamenti stabiliti dalla Societร svizzera degli ingegneri ed architetti (art 5): il Regolamento nr 102 concernenti lavori e onorari degli architetti; il Regolamento nr 103 concernente i lavori e onorari degli ingegneri civili; il Regolamento nr 108 concernete i lavori e gli onorari degli ingegneri ( clausola XIII 4)
d) un estratto delle Condizioni generali di un progetto di carta degli uffici (clausola XIII 5)
e) un estratto delle condizioni generali del FABI ( clausola XIII 6)
In materia di know-how
In materia di know-how (clausola XIII 7), vi รจ una clausola raccomandata nel rapporto preliminare del gruppo di lavoro belga (clausola XIII 8), inoltre i ricorsi alle Guide elaborate dall'Orgalime e dal Gruppo di esperti dell'O.N.U. a Ginevra.
Il problema del segreto nella negoziazione preliminare
Possono presentarsi alcune difficoltร in materia di know how, prima della conclusione del contratto in ragione delle negoziazioni preliminari che implicano di sovente la comunicazione, eventuali informazioni necessarie a creare interesse per l'opera in oggetto. A questo proposito la Guida di Ginevra raccomanda " che i rappresentanti del fornitore devono aver cura di non divulgare involontariamente alcuni segreti o dare informazioni che permettano di scoprirle. Questa precauzione รจ particolarmente raccomandata ai negoziatori che si aggiungono agli esperti che sono al corrente degli ultimi perfezionamenti in materia.
Assistenza tecnica
In materia di assistenza tecnica le clausole abitualmente utilizzate sono " mutatis mutandis" quelle stipulate nei contratti di consulenza e di trasferimenti di know-how. Spesso una clausola generale copre i due ordini di prestazioni. In effetti l'assistenza tecnica, seppure comporti obbligazioni contrattuali giuridicamente diverse, รจ spesso inclusa nel contratto misto e costituisce il prolungamento delle prestazioni fornite dallo studio professionale, o dal fornitore di know how.
โ
Files Allegati
โ