Diritto internazionale privato
Diritto internazionale privato
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Il diritto internazionale privato è una branca autonoma dell'ordinamento giuridico statale. Esso concerne, nella sua accezione più ristretta, l'insieme di regole atte a individuare quale sia il diritto materiale applicabile a quelle fattispecie che presentino significative connessioni con diversi sistemi giuridici nazionali. Dette norme (le c.d. "norme di conflitto") sono disposizioni strumentali, in quanto non finalizzate alla disciplina materiale del rapporto giuridico. In concreto, è costituito da un insieme di norme dello Stato che mira a determinare in caso di contenzioso giudiziale o stragiudiziale con elementi di estraneità rispetto all'ordinamento statale nel quale è sorta la questione (per esempio: un contratto di affitto di un immobile situato in Italia di proprietà di un cittadino francese, concluso con un cittadino tedesco, rispetto al quale sorge una questione relativa alla manutenzione straordinaria dello stesso), quale sia la normativa da applicare per risolvere la questione (nel caso di specie, quella italiana, francese o tedesca).
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Il diritto privato internazionale, in un'accezione più estesa, disciplina anche diverse questioni di "diritto processuale civile internazionale", quali la delimitazione della giurisdizione del giudice statale, ed i presupposti dell'efficacia e dell'esecuzione forzata delle sentenze straniere e degli atti pubblici resi all'estero da autorità straniere.
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Ad esempio, il diritto internazionale privato regola la legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi aventi diversa cittadinanza; la legge applicabile a un contratto concluso all'estero o avente oggetto il trasporto di merci in un altro Stato; la legge applicabile a un'eredità giacente comprendente un immobile sito all'estero, e così via. In tutti questi casi può verificarsi un conflitto tra norme di ordinamenti diversi, che disciplinano la stessa materia: per questo motivo le norme di diritto internazionale privato sono dette "norme di conflitto". Esse non regolano i rapporti: si limitano a stabilire se ad un determinato rapporto sia applicabile la legge di ordinamento, piuttosto che di un altro.
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Si noti che, a differenza del diritto internazionale pubblico, le norme di diritto internazionale privato fanno parte dell'ordinamento giuridico interno di uno stato, in quanto sono emanate da questo (eventualmente anche mediante il recepimento di Convenzioni Internazionali) e destinate ad avere valore esclusivamente in esso.
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Una branca particolare (anche se non sistematica) del diritto internazionale privato relativa alle fattispecie con elementi di internazionalità nelle relazioni economiche e commerciali è costituita dalla Lex mercatoria.
Il sistema italiano di diritto internazionale privato
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Nell'ordinamento giuridico italiano, le norme fondamentali di diritto internazionale privato si trovavano, fino al 1995, negli art. 17-31 delle disposizioni sulla legge in generale collocate prima del codice civile. Altre norme integrative o per specifiche materie erano rinvenibili in alcune disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile e nel codice della navigazione.
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Nel 1995, dopo un lungo e travagliato processo di elaborazione, è stata emanata una disciplina organica della materia, contenuta nella L. 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, la quale racchiude in un unico testo di 74 articoli la disciplina del diritto internazionale privato.
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Tale normativa si compone di una parte generale, artt. da 1 a 19: ambito della giurisdizione italiana, legge applicabile); di disposizioni speciali, divise per capi, destinate a regolare il diritto applicabile in ordine a capacità e diritti delle persone (fisiche o giuridiche), rapporti di filiazione, rapporti di famiglia, adozione, incapacità e obbligazioni alimentari, successioni, donazioni, obbligazioni (alcune di queste materie sono disciplinate da convenzioni internazionali e fonti comunitarie); nonché di alcuni articoli relativi all'efficacia e riconoscimento degli atti giurisdizionali stranieri (sentenze e altri provvedimenti).
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Tra le norme di diritto internazionale privato nell'accezione più ristretta, ossia quelle che conducono all'individuazione del diritto applicabile, si rilevano sia norme di funzionamento, contenute negli artt. da 13 a 19, sia norme specificamente dedicate a risolvere i conflitti di leggi in una specifica materia (artt. da 20 a 63). Le norme di funzionamento introducono dei meccanismi che influenzano l'applicazione della generalità delle norme di conflitto dedicate alle singole materie, salvi i casi di specifiche esclusioni relativa a determinate categorie di rapporti (v. le materie escluse dall'incidenza del meccanismo del "rinvio" ex art. 13, comma 2.
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Le disposizioni introdotte dalla l. n. 218 del 1995 non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionale in vigore per l'Italia (art. 2 l. 218/1995) e delle norme comunitarie in materia processualcivilistica internazionale, adottate in seguito alla c.d. "comunitarizzazione" del diritto internazionale privato.
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