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Diritto penale

Diritto penale

Il diritto penale è un ramo dell'ordinamento giuridico, più precisamente del diritto pubblico interno per maggior parte della dottrina, mentre in senso sostanziale è il complesso delle norme che descrivono i reati e le conseguenze (pene) da essi derivanti.

Il diritto penale comprende quel complesso di norme con le quali lo Stato, mediante la minaccia di una specifica sanzione afflittiva o pena proibisce determinati comportamenti umani che vengono definiti reati in quanto contrari ai fini da esso perseguiti. Il diritto penale contribuisce ad assicurare le condizioni essenziali della convivenza, predisponendo le sanzioni più idonee alla difesa dei valori socialmente rilevanti e dei beni.

Lo Stato proibendo determinati comportamenti umani (i reati), per mezzo di una minaccia di una specifica sanzione afflittiva (la pena), tutela dei valori fondanti di un popolo. Ed è il tipo di sanzione "la pena" che distingue il reato, ovvero l'illecito penale, dall'illecito civile e dall' illecito amministrativo. E ancora, è il tipo di sanzione, cioè "la pena", a distinguere la norma penale, da quella civile e amministrativa.

Impropriamente si parla talvolta di "reato penale", in quanto con la definizione reato si intende già l'illecito penale stesso: cioè una violazione di legge che viene sanzionata con la pena. In altre parole, non esistono "reati non penali". La pena è la sanzione tipica della violazione di un precetto penale detta anche pena criminale che ha come caratteristica la privazione della libertà del reo .

Sono fonti del diritto penale: COST (art 25-27-13), Legge ed atti con forza di legge. La Corte Costituzionale chiamata a definire la natura della riserva (assoluta o relativa), ha spaccato in due la norma penale disponendo:che sul piano della fattispecie essa fosse relativa ed invece sul piano del trattamento, cioè sanzione, fosse assoluta. Ratio di tale scelta è l'esigenza pratica di salvare la normativa penale che poggia sui regolamenti dell' esecutivo. Oggetto della discordia si pongono sopratutto i regolamanti che specificano il precetto penale, disposto per legge, conferendogli maggior elasticità. L'utilizzo del regolamento sarebbe così legittimo solo qualora quest'ultimo sia gia esistente ed il rinvio meramente recettizio.

Il nostro sistema è fondato sul doppio binario: 2 sanzioni - pene (guardano al fatto) - misure di sicurezza (guardano all personalità del reo)

Il diritto penale è retto da quattro principi fondamentali:

·    Principio di legalità tutti gli organi dello stato sono tenuti ad agire secondo la legge

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·    Principio di materialità non si può ravvisare un reato se la volontà criminale non si manifesta in un comportamento esterno

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·    Principio di offensività la volontà criminale deve manifestarsi in un comportamento esterno leda o ponga in pericolo uno o più beni giuridici

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·    Principio di colpevolezza un fatto può essere penalmente attribuito solo se vi sono i presupposti per ritenere sia obiettivamente ed oggettivamente imputabile al suo agente

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·    Principio di riserva di legge in materia penale

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·    Principio di tassatività

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·    Principio di frammentarietà

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·    Principio di irretroattività

I Pilastri del diritto penale: fatto, personalità, conseguenze

Al suo interno, questo ramo del diritto pubblico volto a collegare una sanzione ad un comportamento legalmente previsto come criminoso, è diviso in tre elementi costitutivi: fatto, personalità, conseguenze.

·    Fatto: rappresenta l'oggettività del diritto penale, senza di esso si avrebbe un diritto penale del sospetto, che andrebbe a commisurare la pena in assenza della conseguenza di un comportamento.

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·    Personalità: rappresenta il momento illuminante del diritto penale, significa che il soggetto, affichè possa esser punito deve essere imputabile. Non esite una norma simile (a parte e più limitatamente v. art. 428 c.c.) nell'ordinamento civilistico, in diritto penale l 'imputabilità rappresenta lasoggettività di diritto penale, senza di questa non avrebbe senso infliggere al colpevole la pena, poiché questa (art. 27 Costituzione) ha finalitàretributiva e riabilitativa, e di nessun reiserimento sociale potrebbe beneficiare chi non è in grado di comprendere il significato della pena stessa.

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·    Conseguenze: sono rappresentate dalle sanzioni che seguono la violazione della norma penale. Anche in diritto civile vi sono delle conseguenze sanzionatorie alla violazione della normativa di riferimento, ma con l'essenziale differenza che queste hanno solo carattere pecuniario o obbligatorio e consistono in risarcimenti derivanti da responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) non potendo mai avere carattere privativo della libertà personale.

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Validità della norma penale

L'ordinamento penale italiano prevede una serie di norme volte a delineare i limiti spaziali e personali dell'applicazione della legge penale.

Limiti spaziali

 

L'ordinamento italiano recepisce 4 principi basilari, che non sono applicati in maniera esclusiva o tendenzialmente rilevante, ma in modo concorrente e coordinato:

·    principio di territorialità: La legge penale punisce chiunque delinqua nello stato di riferimento;

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·    principio di difesa (o di tutela): La legge penale si applica a coloro che comettono reati che offendano beni appartenenti allo stato di riferimento ocittadini dello stesso;

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·    principio di universalità: La legge penale si applica a tutti i reati, ovunque e da chiunque commessi;

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·    principio di personalità: La legge penale si applica a tutti i reati commessi da un cittadino dello stato di riferimento, indipendentemente dal locus commissi delicti

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Limiti personali

Si estrinsecano attraverso il principio di obbligatorietà che sottopone alla legge penale tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovino nel territorio dello stato italiano e, in casi specifici, anche cittadini e stranieri che si trovino all'estero.

Files Allegati

·    mobbing e delitto maltrattamenti

·    Chi si sottrae agli obblighi di assistenza familiare risponde sempre del reato ex art. 570 cp?

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